Il Ministro per le Politiche per le famiglie e il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale e il Ministro dell’Economia, hanno stabilito, con il decreto del 7 marzo 2007, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 105 dell’8 maggio, che dal 1° gennaio 2007, l’assegno per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. Il decreto ha indotto l’Inps a modificare, con la circolare n. 88 del 18 maggio scorso, le relative tabelle, ma si è accertata per alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento. In pratica si è verificato che, a parità di reddito del nucleo familiare, vi era un importo inferiore dell’assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile. Ciò in quanto questi casi, riportati nelle tabelle 14 e 15, rientrano in quelli per i quali il comma 11 dell’articolo 1, alla lettera c), ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale. Per ovviare nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12. I datori di lavoro dovranno determinare la misura dell’assegno spettante dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate alla circolare in esame.
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