L’Inps, con il messaggio n. 29763 del 2006, spiega che per la determinazione della pensione che spetta ai dirigenti delle ferrovie dello Stato cessati dopo il 1° gennaio 2005, l’intero importo del trattamento economico individuale concorre al calcolo della quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera a), del Dlgs 503/1992, ma deve essere maggiorato del 18% escludendo dall’incremento la quota corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale (comma 1, articolo 15, legge 724/1994). Il chiarimento segue quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale 2004-2008 dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, che si applica anche ai dirigenti ferroviari iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa.
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