La circolare n. 6 del 16 gennaio 2008, dell’Inps contiene le tabelle aggiornate dei limiti per gli assegni familiari. Tutti gli anni vengono rivalutati tali limiti in considerazione del tasso di inflazione programmato, che per il 2008 registra l’aumento del 2%. Dunque, dal 1° gennaio 2008 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. I soggetti interessati sono quelli esclusi dalla normativa dell’Afn: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari), nonché pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1°gennaio 2008 e per l'intero anno si fissa nell'importo mensile di 443,12 euro ed in relazione a tale trattamento i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per tutto l'anno 2008 sono: 624,06 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; 1092,10 euro per due genitori.
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