Artigiani, per gli obblighi contributivi non conta la data di iscrizione all'Albo

Pubblicato il 09 giugno 2012 Con circolare n. 80, dell'8 giugno 2012, l'Inps fornisce chiarimenti relativamente all'obbligo contributivo connesso all'iscrizione presso l'Albo provinciale delle imprese artigiane a seguito del decreto legge n. 70, del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106, del 12 luglio 2011, il quale ha introdotto l'art. 9 bis al decreto legge n. 7, del 31 gennaio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40, del 2 aprile 2007.

L'istituto precisa che la data di inizio dell'attività dichiarata con ComUnica – la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana e che determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane – determina il momento di inizio della decorrenza dell'obbligo contributivo, anche qualora l'Organismo a cui è affidata la tenuta dell'Albo deliberi una diversa decorrenza. L'obbligo contributivo è correlato all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa, ai fini della tutela previdenziale di coloro che svolgono un'attività lavorativa.

Se fosse rilevata ex post dagli Organismi regionali competenti una carenza dei requisiti tecnico-professionali che portino alla variazione o alla cancellazione dall'Albo artigiani, l'obbligo contributivo permane fino alla data della delibera di cancellazione dall'Albo. Successivamente al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge n. 106/2012, "l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’ente accertatore anche per periodi pregressi, indipendentemente dall’iscrizione all’Albo".
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