La risoluzione delle Entrate n. 94, del 25 luglio 2006, torna sugli effetti della norma della Legge Finanziaria n. 266/2005 sulla rivalutazione delle aree fabbricabili: il comma 473 (e seguenti), che permette la rivalutazione (secondo la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, ai sensi del comma 469 dell’unico articolo della legge 266/05: imposta sostitutiva del 6%, con effetti dal 2008) solo se l’area, al 31 dicembre 2004, risultava inserita in un piano regolatore generale approvato.
L’Amministrazione finanziaria sostiene, in merito, che la definizione di area fabbricabile venga fatta coincidere, nella sostanza, con quella contenuta nell’articolo 36, comma 2, del Dl 223; pertanto, è fabbricabile l’area utilizzata a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, prescindendo dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
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