Il maxi emendamento al Dl 262/06 contiene diverse modifiche in materia di indeducibilità delle quote di ammortamento del costo delle aree occupate dai fabbricati strumentali e di quelle che ne costituiscono pertinenza. In particolare, tra le novità apportate al decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007 - che venerdì ha ottenuto il via libera definitivo della Camera, dopo il voto di fiducia del giorno precedente – si legge che:
- viene abolito l’obbligo di fare la perizia di stima del valore delle aree;
- viene ripristinata la disposizione originaria del Dl 223/06, in base alla quale il costo delle aree è quantificato in misura pari al maggiore importo tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo;
- per ciascun fabbricato acquisito nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo (l’ammontare degli ammortamenti effettuati va riferito interamente al fabbricato e non si può imputare proporzionalmente a quest’ultimo e al terreno);
- per l’applicazione della percentuale forfettaria del 30% si fa riferimento alla definizione di fabbricati industriali che comprenda “quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni”, non facendo riferimento, quindi, nè alle risultanze contabili nè a quelle catastali, ma all’effettiva destinazione dei fabbricati strumentali;
- per il ricalcolo dei prossimi acconti Ires e Irap non si tiene conto della disposizione in base alla quale la disciplina in esame si applica anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria con riguardo alla quota capitale dei canoni. Il ricalcolo dovrà, quindi, essere effettuato solo per i beni acquistati a titolo di proprietà, in deroga al principio della sostanziale equiparazione del trattamento fiscale delle due diverse modalità di acquisizione.
In tema di successioni, la novità introdotta è che il Fisco rinuncia a tassare donazioni e successioni ai parenti più stretti, per patrimoni fino a un milione di euro. Tra le principali novità previste dalla legge di conversione del collegato alla Finanziaria (DL 262), la concessione di una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario, sempre che si tratti di un coniuge o di un parente in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti). Mentre, nessuna franchigia è prevista per le successioni tra parenti in linea collaterale, tra affini e tra persone che non hanno rapporti di parentela o affinità. Quindi con la legge di conversione il carico fiscale si appesantisce, in quanto oltre a scontare l’aliquota del 4% per il valore eccedente la franchigia si devono considerare l’imposta ipotecaria (168 euro più il 2% di 200mila euro) e l’imposta catastale (168 euro più l’1% di 200mila euro).
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