Tra le FAQ del 29 novembre scorso, il sito internet dell'Agenzia delle Entrate dedica una risposta sull'Archivio dei rapporti con operatori finanziari.
Vi si legge, riguardo la questione del codice fiscale dei non residenti che non lo posseggono, che gli operatori finanziari debbono indicare il numero di codice fiscale dei clienti, nell'atto della comunicazione dei rapporti all'Anagrafe tributaria, al momento della instaurazione o della cessazione di un rapporto continuativo e, per le operazioni effettuate con soggetto non residente privo di codice fiscale, gli operatori finanziari possono richiedere – dietro delega dell'interessato ovvero direttamente (ex art. 6, c. 2, D.P.R. n. 605/1973), nel quale ultimo caso l'operatore dovrà compilare l'apposito modello AA4/8 per i soggetti persone fisiche, AA5/6 per gli altri soggetti - l'attribuzione del codice all'Amministrazione, per il tramite degli Uffici finanziari.
Ulteriori informazioni nella apposita sezione FAQ del 29 novembre 2016.
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