Apprendisti, paga a percentuale

Pubblicato il 12 novembre 2008 Il Quotidiano ritorna sulle novità in materia di apprendistato professionalizzante introdotte dalla circolare del ministero del Lavoro n. 27/2008 (si veda l’Edicola di ieri). Si è visto che tale documento di prassi specifica le due modalità di formazione professionale dei lavoratori inquadrati dal contratto di apprendistato, distinguendo il caso della formazione pubblica, nelle Regioni in cu c’è una disciplina della formazione pubblica, da quelle in cui non c’è regolamentazione, per cui è possibile avviare l’apprendistato professionalizzante sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo. Nel caso in cui mancasse questa regolamentazione contrattuale, sarebbe sempre ammesso il contratto di apprendistato stipulato in base alla legge 196/97. Si è parlato del cosiddetto “canale parallelo” affidato alle parti sociali. Secondo la circolare 27/2008, nelle aziende che decidono di gestire “in esclusiva” la formazione dell’apprendista il monte ore di formazione è deciso dai contratti collettivi e può anche essere inferiore a 120 ore annuali. Il sottoinquadramento coesiste con la gradualità contributiva. Secondo il Ministero, i contratti collettivi possono utilizzare la retribuzione del livello di sottoinquadramento sia come soglia o livello iniziale di retribuzione, sia come livello finale da raggiungere al termine del periodo di apprendistato. È, poi, possibile accumulare periodi di apprendistato svolti presso più datori per il raggiungimento della qualifica.
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