La circolare agenziale n. 10, del 13 marzo 2006, spiega le novità introdotte dalla Finanziaria per il 2006 e le modifiche apportate alle disposizioni processuali tributarie (articolo 3-bis della legge n. 248/05). Sulla proposizione dell’appello, ad esempio, è ora stabilito che il ricorso, depositato alla segreteria della commissione tributaria regionale, vada consegnato anche alla segreteria del giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata, pena l’inammissibilità. Un adempimento che scatta solo se l’appello non è stato notificato tramite ufficio giudiziario. Rilevanti novità investono l’ampliamento della giurisdizione tributaria, nella quale rientrano le controversie su tutti i tributi comunque denominati, sul canone per l’occupazione di aree pubbliche, sul canone per lo scarico e depurazione delle acque reflue e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sull’imposta o sul canone comunale sulla pubblicità e il diritto di affissione. Le nuove prescrizioni s’applicano ai ricorsi presentati dal 3 dicembre 2005. Ulteriori innovazioni processuali riguardano le limitazioni ai poteri istruttori del giudice, i modi di costituzione in giudizio delle parti, l’assistenza tecnica che attribuisce ai consulenti del lavoro una competenza piena per la difesa degl’interessi dei propri assistititi.
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