La sentenza 604/05 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito che non è applicabile la normativa che prescrive l'autorizzazione a proporre l'appello, da parte di un'agenzia fiscale, contro una sentenza di Commissione tributaria sfavorevole all'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, l’articolo 52 del Dlgs 546/92 deve ritenersi tacitamente abrogato. Questa norma, infatti, stabilisce che gli uffici periferici del "Dipartimento delle Entrate" devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione Regionale delle Entrate (DRE). Per è evidente che in seguito alla soppressione degli uffici e degli organi ministeriali cui la norma fa riferimento si debba escludere qualsiasi condizionamento al diritto delle Agenzie di impugnare in appello le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli.
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