Con sentenza n. 28147 del 25 novembre 2008, la Cassazione ha precisato di essere competente, anche dopo il dlgs 40/2006, ad esaminare i ricorsi avverso le ordinanze di inammissibilità del giudice di pace in base all'articolo 23/1° della legge 689/1981. Inoltre, spiegano i giudici di legittimità, “grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato”. Tuttavia, “la mancata allegazione della relata di notifica non costituisce, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso”. Quindi, solo nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio, fosse impossibile controllare, anche d'ufficio, il rispetto dei termini, il ricorso sarebbe stato correttamente inammissibile.
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