Appalti. Verifica ritenute, certificato approvato

Pubblicato il 07 febbraio 2020

Più semplice l’obbligo di verifica delle ritenute negli appalti sopra 200mila euro: è approvato il modello che attesta la sussistenza dei requisiti delle imprese.

Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo e dai tributi speciali.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 54730 del 6 febbraio 2020, spiega che il certificato - Durc fiscale o Durf - è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Certifica che l’impresa ha i 4 requisiti che consentono di non applicare il meccanismo di controllo:

  1. essere in attività da almeno tre anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti di norma, non si devono preoccupare del nuovo meccanismo di controllo.

Si tratta dell’obbligo del nuovo articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997 – introdotto dall’articolo 4, comma 1, del Dl n. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) - per il contrasto dell’omesso versamento delle ritenute.

L'obbligo: committenti, appaltatori e subappaltatori che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e ai subappaltatori, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dalla stessa impresa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

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