Appalti: spetta al giudice ordinario decidere sul diritto di recesso della p.a.

Pubblicato il 27 giugno 2008 La sentenza del TAR Liguria n. 1133 del 28.5.08 ha chiarito che la competenza delle controversie aventi ad oggetto l’accertamento della legittimità del recesso della p.a. da un contratto di appalto spetta al giudice ordinario.
Secondo i giudici del TAR, infatti, nell’ipotesi in cui l’amministrazione decida di sospendere gli affetti del contratto già concluso per vizi della procedura di affidamento, la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo, in quanto si tratta dell’esercizio del potere di autotutela circa atti prodromici alla conclusione del contratto di diritto privato e non già relativi alla sua esecuzione.
Nel caso in cui, invece, le questioni nascono dal contratto di appalto, quali ad esempio le ipotesi di recesso, rescissione e risoluzione del contratto per fatti avvenuti in costanza di rapporto, la giurisdizione è del giudice ordinario, poiché vengono investiti in modo diretto e immediato posizioni di diritto soggettivo che scaturiscono da un rapporto giuridico perfezionato ed operativo.
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