La Corte di cassazione, VI sezione penale, nel testo della sentenza n. 11005 del 12 marzo 2009, ha annullato la custodia cautelare impartita nei confronti di un provveditore delle opere pubbliche di Napoli in relazione al reato di turbata libertà degli incanti. Secondo i giudici di legittimità, “la varietà dei modi e dei momenti in cui la condotta illecita può estrinsecarsi e la collocazione in secondo piano dei profili strettamente formali della competizione non può e non deve peraltro far perdere di vista il dato essenziale che, ai fini dell'applicabilità della norma de qua, una gara comunque ci deve essere. Se non c'è gara, non c'è partecipazione plurale, e non si possono quindi dispiegare quelle attività a protezione delle quali la norma è predisposta”.
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