Appalti, il dl inciampa

Pubblicato il 06 giugno 2008 L'art. 3 del D.L. n. 97/2008 lascia in vigore il comma 28 dell'art. 35 del D.L. 223/2006, il quale stabilisce la responsabilità dell'appaltatore in solido col subappaltatore per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori a cui è tenuto il subappaltatore. Con l'entrata in vigore del D.L. 97/2008 (3 giugno 2008) negli appalti e subappalti vige, quindi, una responsabilità solidale per le componenti retributiva, contributiva e fiscale. La responsabilità solidale retributiva vige solo negli appalti privati, in quanto disciplinata dal Dlgs 276/2003, che non si applica al settore pubblico; essa si prescrive in due anni dalla cessazione dell'appalto privato. La responsabilità in materia contributiva e fiscale, per la quale non c'è limite di durata, si applica, invece, anche negli appalti pubblici.
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