Secondo il Tar della regione Veneto - sentenza 889 del 12 marzo 2009 – deve considerarsi ammissibile, alla luce dei principi di apertura del mercato e della concorrenza, la partecipazione agli appalti anche a soggetti non qualificabili come imprenditori nel diritto interno. A parere dei giudici amministrativi, infatti, la nozione di imprenditore contenuta nel nostro codice civile risulta decisamente disallineata con quella, molto più ampia, data dall'ordinamento europeo. In particolare, spiega il Tar, per qualificare l'operatore economico come idoneo o meno alla partecipazione a procedure d'appalto, dovrebbe rimanere giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro.
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