Appalti, contratti blindati

Pubblicato il 14 aprile 2008

Il decreto interministeriale 25 febbraio 2008, in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, aggiorna le regole per la responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori. Con la sua entrata in vigore, diventeranno efficaci sia le disposizioni in esso contenute sia quelle stabilite dalla legge n. 248/2006. In particolare, in caso di appalto di opere o di servizi vengono fissate le seguenti regole:

- la responsabilità solidale, oltre al committente e all’appaltatore, è estesa al subappaltatore;

- i soggetti interessati sono quelli che svolgono attività di impresa o professionale;

- la responsabilità solidale opera per tutta la durata dell’appalto e, comunque, per i due anni successivi la cessazione dello stesso. Fino al 31 dicembre 2006 la norma limita a un anno successivo la cessazione dell’appalto;

- le somme oggetto di solidarietà sono: i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e le ritenute fiscali di lavoro dipendente;

- la responsabilità solidale può riguardare importi anche superiori al valore dell’appalto.

Ai fini della responsabilità solidale è necessario, in sede di stipula del contratto di appalto e subappalto, regolamentare il maggior numero possibili di clausole che possono risultare utili nella gestione del principio di solidarietà, tra cui per esempio: la possibilità di controllare la documentazione prevista dal citato decreto interministeriale al fine di esonerare l’appaltatore dalla responsabilità solidale; la possibilità dell’appaltatore di accedere nei luoghi di lavoro per accertare la presenza del personale impiegato e dichiarato; che il corrispettivo possa essere versato agli enti previdenziali e fiscali in caso di accertate inadempienze e, inoltre, la possibilità di prevedere una fideiussione bancaria o assicurativa parametrata sul valore del costo del lavoro impiegato. Solo mettendo in essere una serie di specifici controlli previsti dal decreto interministeriale 25 febbraio 2008, l’appaltatore può evitare di essere responsabile solidale del subappaltatore.

Il committente è, invece, sempre responsabile in modo solidale con l’appaltatore anche per un debito superiore al valore dell’appalto. Se il committente versa il corrispettivo previsto nell’appalto senza effettuare il controllo sulla regolarità dei versamenti dell’appaltatore è punito anche con una sanzione amministrativa che va da 50mila a 200mila euro.

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