E’ del 16 marzo 2010 la circolare 16, predisposta in linee guida dall’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ha per tema “Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del D.LGS. 25 settembre 2009, n. 151”.
La "recente novella legislativa", benché reciti che i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio, non definisce con chiarezza la determinazione dell’ambito effettivo di applicazione della disciplina.
Una certezza è nella novità che l’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali non fa scattare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, che invece permangono per la tenuta della contabilità. Ancora, restano esclusi dai medesimi oneri il rilascio del visto di conformità, l’asseverazione agli effetti degli studi di settore e la certificazione tributaria. Come ogni altra attività di attestazione disposta da leggi fiscali che il professionista esegua.
Resta l’obbligo di registrare i pagamenti degli F24 che superino i 15mila euro effettuati per via telematica, che avvengano dal conto del cliente o del professionista.
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