Antiriciclaggio flessibile sui tempi di registrazione
Pubblicato il 03 giugno 2009
Ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del correttivo del decreto legislativo 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, i liberi professionisti dovranno registrare, nell'archivio cartaceo, i loro incarichi professionali, non più alla fine della prestazione professionale bensì entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico o dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale. In particolare, in base alla detta correzione, il professionista potrà optare per la registrazione entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico quando questa sia contestuale all'identificazione del cliente; lo stesso, per contro, potrà scegliere di procedere alla registrazione al termine della prestazione se questa è periodica o continuata oppure entro 30 giorni dalla conoscenza successiva di ulteriori informazioni nel caso, ad esempio, di prestazioni che all'apparenza non vanno registrate ma che poi risultino dover sottostare a tale incombente.