Antiriciclaggio a tutto campo

Pubblicato il 18 gennaio 2010

Con il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2009, n. 895, contenente le regole per la tenuta dell’archivio unico informatico ai fini dell’antiriciclaggio, si precisa che gli obblighi di registrazione vanno svolti per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000. Per registrazioni di operazioni frazionate si intendono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento di detto limite.

Si deve provvedere alla registrazione nei casi in cui avviene l’accensione, la variazione e la chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore. In particolare vige l’obbligo di registrazione per i rapporti continuativi costituiti da “conti”, da “depositi” o da “altri rapporti continuativi”; rientrano tra gli altri rapporti continuativi, per esempio, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche il leasing finanziario, il rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari, l’emissione e la gestione di carte di pagamento, l’acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l’importo trattato in un anno civile sia superiore ad euro 2.500. Viene precisato che non costituisce rapporto continuativo, anche se rimane l’obbligo di registrazione dell’operazione, la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), l’investimento in strumenti finanziari derivati, l’investimento in pronti contro termine.

La registrazione nell’archivio unico informatico va effettuata tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla data, se riferito ai rapporti continuativi, di apertura, variazione o chiusura; se riferito al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; se riferito alle operazioni quella di effettuazione della transazione presso il destinatario; negli altri casi la data in cui si acquisiscono gli elementi per la sua contabilizzazione. Il provvedimento include tra i destinatari delle nuove regole coloro che svolgono verso i propri iscritti attività di contabilità e tributi ossia le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, patronati e Caf. Ne rimangono esclusi, invece, i sindaci delle società in quanto essi svolgono essenzialmente un’attività di controllo sull’osservaznza delle prescrizioni di legge.

 Infine, gli intermediari sono protetti dalle norme sulla privacy qualora effettuino la segnalazione di un’operazione; la tutela copre anche il contenuto della segnalazione.

Le disposizioni avranno effetto per i rapporti continuativi e le operazioni eseguite a partire dal 1° giugno 2010.

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