Antidoti in denaro per liti temerarie
Pubblicato il 26 giugno 2009
La legge 69/2009 contiene importanti novità in ordine alla disciplina delle spese del giudizio. In particolare, il nuovo art. 91 c.p.c. prevede che, qualora il giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, lo stesso può condannare la parte che, senza giustificato motivo, abbia rifiutato la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Inoltre, ai sensi de modificato art. 92 c.p.c., vengono ristretti i limiti della compensabilità delle spese: oltre che la soccombenza reciproca sarà, infatti, necessario valutare “altre gravi ed eccezionali ragioni”. La legge aggiunge, poi, un comma all'art. 96 c.p.c. in base al quale la parte soccombente, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 91, potrà essere condannata anche al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.