Annullamento del contratto di Swap. E' il giudice civile a dover decidere

Pubblicato il 14 dicembre 2011 Con sentenza n. 1925 del 12 dicembre 2011, il Tar di Firenze ha dichiarato inammissibili i ricorsi, principale ed incidentale, avanzati dal Comune di Prato e dalla Dexia Crediop e volti, nel primo caso, all'annullamento del contratto di Swap stipulato tra le parti, e, nell'altro, all’annullamento della determinazione con cui il Comune di Prato aveva inteso sciogliersi dal vincolo derivante dal detto contratto.

Per entrambi i ricorsi i giudici amministrativi toscani hanno dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione in quanto la richiesta del Comune, da un lato, doveva esporsi al giudice civile, essendo quest'ultimo il soggetto competente in materia di esecuzione dei contratti pubblici; d'altro canto, anche la richiesta di annullamento della determinazione del Comune di Prato andava rivolta al giudice civile attenendo “ad una fase tipicamente privatistica nella quale la stazione appaltante e il privato contraente si trovano su posizioni paritetiche che involgono posizioni di diritto soggettivo”.
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