Annullabile e non nulla la cartella antecedente al giugno 2008 che non indica il responsabile
Pubblicato il 06 gennaio 2011
La Ctr Lazio, con sentenza n.
257/06/2010 del 14 dicembre 2010, si pone contro la pronuncia n. 10805/2010 della Cassazione, nella quale si escludeva la nullità per i ruoli antecedenti al giugno 2008 che non recavano il nominativo del responsabile della cartella esattoriale.
Al centro del diverso orientamento rispetto alla Cassazione è la sentenza della Corte costituzionale, adita in merito alla legittimità della legge 31/2008, che inasprisce le sanzioni del caso con la nullità. Nello specifico si rileva quanto segue.
Sulla la questione della data di entrata in vigore della legge che fa da spartiacque, si deve evidenziare che, in proposito, la Consulta (sentenza 58/2009) circa la presunta retroattività della legge ritenne che non è manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave di quello previgente.
Inoltre, la norma recata dalla legge citata prevede che non possano ritenersi nulle le cartelle prive degli adempimenti suddetti emesse prima del 1° giugno 2008, tuttavia possono essere annullabili in virtù della palese violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente.