L’INPS, con messaggio n. 3638 del 28 maggio 2015, ha fornito alle proprie sedi indicazioni e precisazioni sulla definizione delle domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2014.
Di particolare interesse per i fruitori è la conferma da parte dell’Istituto della sussistenza del diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, anche quando i familiari siano residenti all’estero, in paese extracomunitario nel caso in cui il richiedente:
sia cittadino extracomunitario residente in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due stati membri dell’Unione Europea;
sia cittadino extracomunitario di stato che ha stipulato con l’Italia convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, residente in Italia, i cui familiari siano residenti nel paese extracomunitario convenzionato.
E’ confermato, invece, il diritto ai trattamenti di famiglia quando il nucleo familiare sia residente in Italia anche nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario di stato non convenzionato.
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