Con il messaggio n. 14346 dello scorso 1° giugno, l’Inps ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2007, per i lavoratori agricoli occupati per l’intero anno, il pagamento degli assegni per il nucleo familiare dovrà essere anticipato, per conto dell’Inps, dal datore di lavoro; per i lavoratori occupati a tempo parziale, con almeno 101 giornate di lavoro effettivo, cui spettano gli assegni per l’intero anno, il datore sarà tenuto al pagamento degli assegni relativi al periodo di occupazione mentre per le giornate residue sarà l’Inps a provvedere al pagamento diretto. Per la malattia, le donazioni di midollo osseo e di sangue il datore dovrà anticipare agli Oti, le indennità valide dal 1° maggio. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro, l’Inps provvederà al pagamento diretto.
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