Con sentenza n. 1247 del 20 gennaio 2009, la Corte di cassazione ha spiegato che la notifica dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto che non sia privo, però, di un astratto collegamento col destinatario, non determina l'inesistenza bensì la nullità della notifica, con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte.
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