Se la dichiarazione dei redditi fa difetto nella documentazione di alcune spese, alla verifica del Fisco segue l’attribuzione di colpa al 50 per cento tra contribuente e commercialista che ne ha curato la pratica. Lo ha deciso la Cassazione il 26 aprile 2010, emanando la oramai celebre sentenza numero 9916.
Che non può tuttavia tradursi per analogia automatica in sede penale con la immediata segnalazione del professionista al Pubblico ministero. Infatti, laddove – contrariamente al caso rappresentato nella sentenza qui richiamata, in cui la colpa del professionista è risultata di tutta evidenza - il commercialista consulente tributario non abbia concorso attivamente al dolo, egli non rischierà la segnalazione in quanto non corresponsabile del delitto tributario.
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