Evitare il contenzioso affidando l’attività di consulenza del lavoro solo ai professionisti iscritti al relativo Albo e indicati dalla legge 12/1979. Questo è l'invito dell'Anci, rivolto agli Enti locali attraverso il comunicato: “PA - le indicazioni sulle competenze riservate ai Consulenti del Lavoro”.
A muovere l'Associazione nazionale dei Comuni italiani “il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell’affidamento del servizio di consulenza del lavoro in favore delle pubbliche amministrazioni a società commerciali e ai Ced”.
Dall'orientamento giurisprudenziale, come conferma la recente sentenza 103/2015 della sesta sezione del Consiglio di Stato, si evince che ai centri elaborazione dati e alle società commerciali, assistiti da un consulente, possono essere affidati solo i servizi ausiliari. Per il resto l’attività di consulenza è di competenza dei consulenti del lavoro.
La nota è occasione per Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che l'apprezza, per sottolineare la chiarezza del dettato della legge 12/1979: “l’orientamento del Consiglio di Stato è inequivoco e ribadisce che i Ced, comunque con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge 12/1979, che regolamenta la professione di consulente del lavoro”.
E sul tema lo stesso Cno propone la circolare n. 1121 del 13 luglio 2015.
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