Anche se ci si oppone alla multa la comunicazione va sempre fatta

Pubblicato il 28 agosto 2009
La polizia municipale di Torino, con circolare n. 61/2009, ha spiegato che, anche in caso voglia proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, il proprietario del veicolo deve comunque ottemperare, nel termine previsto, alla richiesta di comunicazione dei dati della patente. Come infatti ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17348 dell'8 agosto 2007 “... ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, penali”.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy