L’articolo 1 del decreto legislativo sull’impresa sociale, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri, stabilisce che: fermo restando l’obbligo dell’assenza dello scopo di lucro, anche gli enti indicati dal libro V del Codice civile, quindi le Spa, possono ottenere la qualifica di impresa sociale, nonostante il fatto che per l’articolo 2247 del Codice civile il contratto di società ha proprio lo scopo di dividere gli utili derivanti dall’attività economica. Per assenza di scopo di lucro si intende che l’impresa sociale deve destinare gli utili e gli avanzi della gestione allo svolgimento dell’attività statuaria o per incrementare il patrimonio.
Si ricorda che entro il 15 marzo si devono presentare le domande ed i progetti per partecipare alla ripartizione dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale, legge 222/85.
Mentre entro il 10 marzo sarà pubblicato, nel sito dell’agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti candidati alla ripartizione del cinque per mille delle imposte sul reddito.
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