Anche il rappresentante matura il plafond
Pubblicato il 05 agosto 2011
Con la risoluzione n.
80 del 4 agosto 2011, l’agenzia delle Entrate conferma quanto detto nella pregressa risoluzione 102/E/1999, spiegando che anche un soggetto passivo estero, ma identificato ai fini Iva nel territorio dello Stato, tramite rappresentante fiscale, può maturare il plafond che consente di fare acquisti senza applicazione dell’imposta. Pertanto, pur nel mutato quadro normativo, con il decreto legislativo n. 18/2010, che ha apportato modifiche all’articolo 17 del DPR n. 633/1972 (generalizzazione del meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, sulle operazioni poste in essere dai non residenti), il rappresentante fiscale può effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva ex articolo 8, secondo comma, del Dpr n. 633/1972.
Il soggetto passivo estero realizza un'operazione rilevante ai fini Iva, i cui corrispettivi concorrono a maturare il plafond, se effettua operazioni di esportazione, cessione intracomunitaria, cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interni non imponibili nei confronti di altri soggetti non residenti ovvero privati; mentre, non realizza alcuna operazione rilevante nell’effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi interni nei confronti di soggetti passivi residenti o assimilati.
Con la risoluzione n.
81 del 4 agosto 2011, l’agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, con l’F24 Accise, delle somme dovute all'amministrazione autonoma dei monopoli a titolo di imposta unica sui giochi a distanza, e relativi interessi e sanzioni. Tali codici andranno esposti nella sezione “
accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.