Anche i commercialisti revisori negli enti locali
Pubblicato il 06 aprile 2013
Il Tar del Lazio – con la
sentenza n. 3092, depositata il 29 marzo 2013 – conferma la piena legittimità dell'inserimento degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti nell'elenco dal quale scegliere per estrazione i revisori dei conti presso gli enti locali.
Respinto il ricorso presentato dall'Istituto nazionale dei revisori legali, con il quale si chiedeva l'annullamento del decreto n. 23, del 15 febbraio 2012, del Ministero dell'interno, contestando l'ampliamento della cerchia di soggetti da abilitare alla professione di revisore legale, nonché la legittimità comunitaria e costituzionale.
Il Tar esclude un contrasto tra quanto previsto dal decreto e e la normativa di rango primario (DL n. 138/2011). Inoltre, nell'analizzare le funzioni che spettano ai revisori, si sottolinea come appare evidente che la funzione di revisore dei conti presso gli enti locali, presenta proprie peculiarità e specificità connesse soprattutto alla natura pubblica dei soggetti presso i quali la funzione medesima è esercitata, “che trasmette al soggetto che la esercita la qualità di incaricato di pubblico servizio e che comprova l’ampiezza e la complessità dei compiti ad essa correlati, caratterizzati dalla cura dell’interesse pubblico e dal rispetto dei vincoli di contabilità pubblica stabiliti dalla normativa statale”.