Con la sentenza sulla causa C-106/05, depositata ieri, ha stabilito la non legittimità della norma nazionale che escluda l’esenzione per le analisi cliniche effettuate senza il diretto controllo di un medico; realizzate da un laboratorio privato, possono invece essere eseguite in esenzione Iva. Tuttavia, gli Stati hanno il potere di subordinare l’esenzione a certe condizioni, che non tornano applicabili alle prestazioni rese dai medici che le hanno prescritte. Spetta quindi al giudice nazionale valutare se essi, nell’attuazione di tali condizioni, abbiano rispettato i limiti del loro potere discrezionale applicando i principi comunitari, in particolare quello di parità di trattamento che, in materia Iva, si traduce nel principio di neutralità fiscale.
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