Appalti. Anac, linee guida rating di impresa in consultazione

Pubblicato il 16 maggio 2018

L’articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici ha previsto l’istituzione presso Anac, che ne cura la gestione, del sistema di rating di impresa. La norma attribuisce ad Anac il compito di definire i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante Linee guida.

È pubblicata e messa in consultazione la nuova bozza delle Linee guida Anac sulle misure da inserire per tutelare la stabilità occupazionale nei bandi per gli appalti: “Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità” (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=4e928cfe0a77804240fa61b672b0b0d3).

Dall’Autorità anticorruzione l’invito a inviare contributi e osservazioni entro le ore 18 del 29 giugno 2018.

La predisposizione del documento prende il via dalle numerose osservazioni e dalle difficoltà applicative del precedente documento, posto in consultazione dal 10 al 27 giugno 2016 (Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti).

Conseguentemente, con Atto di segnalazione n. 2/2017, l’Anac ebbe ad evidenziare la necessità di una modifica dell’art. 83 comma 10 DLgs. 50/2016.

Tra modifiche e aggiustamenti

Il documento è articolato in uno schema di Linee guida e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono ovviamente liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito al rating di impresa. Considerati i numerosi temi trattati si è cercato di articolare il modulo per argomenti. Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler rispettare tale suddivisione.

Nella bozza delle linee guida la novità recata dal nuovo art. 83: è eliminato il legame originariamente previsto tra “rating di impresa” e “rating di legalità”, pertanto il secondo potrebbe essere declassato a requisito reputazionale nella valutazione del primo.

In fase di cambio di esecutore negli appalti pubblici, le clausole sul personale dell’impresa uscente – che dovranno essere espressamente previste ed espressamente accettate dall’impresa nella documentazione di gara – diventano meno stringenti per le subentranti: saranno obbligatorie solo in casi limitati e dovranno tener conto dell’organizzazione aziendale dell’impresa che subentra. Ad esempio, sarà necessario che il contratto che si vuole affidare al nuovo soggetto sia oggettivamente assimilabile a quello eseguito dal soggetto uscente.

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