I datori di lavoro che presentino istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, non sono tenuti ad osservare le norme sul procedimento di informazione e consultazione sindacale nonché sui limiti temporali per la presentazione delle istanze.
Così si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, fornendo le indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito a seguito del D.L. n. 189/2016, relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma.
Inoltre:
Infine, sottolinea la circolare ministeriale, le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate fino al 31 dicembre 2016 sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo.
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