La risoluzione n. 100 del 4 agosto 2006, dell’agenzia delle Entrate, specifica che tutti i soggetti che, nel settore dell’energia elettrica e del gas, svolgono attività nel campo della distribuzione e della gestione delle reti, devono dedurre gli ammortamenti dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle specifiche attività in base alle regole restrittive previste dall’articolo 2 del decreto legge 211/05. In virtù della separazione dell’attività di “trasporto” da quella di “distribuzione” del gas (per esempio a seguito di una scissione proporzionale di una società multiservizi), l’Agenzia ritiene che sia necessario ricondurre nella definizione di “trasporto” del gas naturale anche i soggetti che sono proprietari e gestiscono le reti di gasdotti, curandone la manutenzione e gli investimenti, considerato che proprio attraverso queste reti viene materialmente trasportato il gas. Pertanto, riprendendo quanto disposto nel decreto legge 211/05, la risoluzione n. 100 ribadisce che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili, come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
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