Uno dei temi più dibattuti e oggetto di pronunce sia della Corte di cassazione che di interventi delle Entrate è quello relativo al costo del compenso per le prestazioni seguite dall’organo amministrativo. Un componente negativo del reddito d’impresa su cui si pongono questioni relative soprattutto alla deducibilità fiscale. L’agenzia delle Entrate, circolare n. 105/E del 2001, ha affermato che l’attività di amministratore di società rientra nel reddito professionale dei ragionieri e dottori commercialisti anche quando la professione dell’amministratore è oggettivamente inerente l’attività svolta dalla società, come nel caso dell’ingegnere edile amministratore di una società che come attività costruisce immobili.
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