Amministratori giudiziari beni confiscati alla criminalità, linee guida dal Cndcec

Pubblicato il 03 novembre 2015

Il Cndcec ha pubblicato le Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il documento si rivolge ai commercialisti chiamati, in qualità di amministratori giudiziari e/o di coadiutori dell'Agenzia Nazionale, ad una rigorosa e seria gestione patrimoni illeciti dal momento del sequestro sino alla confisca definitiva.

Le linee guida semplificano il procedimento di gestione dei beni, accelerandone la destinazione tramite associazioni, Enti locali, attività di promozione sociale e lavoro (legge 109/96).

In allegato è fornito un file per il calcolo del compenso.

I temi trattati

Sono passate in rassegna:

- le tipologie di sequestro – la figura dell'amministratore giudiziario;

- modalità di esecuzione del sequestro per le varie tipologie di beni;

- gli adempimenti con l'autorità giudiziaria;

- gestione di una azienda sequestrata – il piano industriale;

- la disciplina fiscale dei beni sequestrati e confiscati;

- il compenso dell'amministratore/coadiutore: modalità di determinazione dei compensi e modelli di calcolo;

- accertamento dei diritti dei terzi;

- rapporti tra amministratore/custode/coadiutore con l'ANBSC ed i consequenziali adempimenti;

- gli adempimenti in caso di confisca definitiva e la destinazione dei beni.

La scelta dell'amministratore giudiziario

Sulla scelta dell'amministratore giudiziario si legge che con il provvedimento che dispone il sequestro dei beni riconducibili al proposto, il Tribunale nomina il Giudice Delegato alla procedura (normalmente un componente del collegio) e un amministratore giudiziario “scelto tra gli iscritti all’albo nazionale degli amministratori giudiziari” (art. 35, c. 2)

Possono richiede l’iscrizione all’Albo degli amministratori, ex D. Lgs. n. 14/2010 - anche se di fatto non è ancora operativo perché mancano alcuni regolamenti attuativi - salvo quanto previsto in sede di prima formazione, coloro che:

1)  Sono domiciliati in Italia;

2)  Svolgono concretamente attività professionale;

3)  Dimostrano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4;

4)  Risultano iscritti nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'Albo professionale degli avvocati da almeno cinque anni oppure da almeno tre anni qualora attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

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