Per la Cassazione - sentenza n. 24391 del 2008 - l'amministratore del condominio, anche senza una specifica deliberazione assembleare, è legittimato, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 cod. civ., ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari.
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