Novità in arrivo per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro: è stata infatti pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 novembre 2023 la Direttiva (UE) n. 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva n. 2009/148/CE.
Vediamo cosa cambia, e quali sono le nuove scadenze per imprese e Stati membri.
L’amianto è notoriamente un agente cancerogeno purtroppo ancora diffuso in diversi settori economici quali, ad esempio, l’edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, ed è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
A livello europeo, le statistiche sulle malattie professionali lo collocano al primo posto fra le cause dei tumori professionali; se inalate, infatti, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie (mesotelioma e cancro del polmone), e i primi segni della malattia possono manifestarsi anche trenta anni dopo l’esposizione.
La direttiva si applica quindi a tutte le attività in cui i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Esistono tipi di esposizione all’amianto, che non sempre derivano dalla manipolazione attiva dello stesso, comprendendo infatti l’esposizione passiva in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto sono ugualmente esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa attraverso i loro indumenti o capelli.
Per l’esposizione passiva dei lavoratori all’amianto, la direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio e la direttiva 2009/148/CE impongono ai datori di lavoro di effettuare una valutazione di tutti i rischi riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro, individuando anche quelli derivanti dall’esposizione, e di mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per quanto concerne invece l’esposizione secondaria all’amianto, le prescrizioni delineate dalla direttiva in oggetto rappresentano strumenti importanti mediante i quali evitare la stessa.
La Direttiva 2023/2668 consta di due articoli e la data di recepimento è fissata al 21 dicembre 2025.
A modifica della precedente Direttiva n. 2009/148/CE, viene inasprita la legislazione dell’UE a maggior tutela dei lavoratori sotto un duplice punto di vista: da un lato vengono abbassati i livelli massimi di esposizione all’amianto, dall’altro viene introdotto un metodo più moderno per il conteggio delle fibre di amianto per ridurre così il rischio e proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto.
I nuovi limiti di concentrazione di amianto imposti dalla Direttiva n. 2023/2668 sono pari a 0,01 fibre per cm³, con una diminuzione di dieci volte rispetto al valore attualmente in vigore.
Entro il 31 dicembre 2028, peraltro, la Commissione valuterà la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.
La direttiva interviene anche, e questo è la seconda novità, sul metodo di conteggio delle fibre di amianto presenti nell’aria, proponendo l’utilizzo di una microscopia elettronica che gli Stati membri devono adottare nei prossimi sei anni abbandonando l’attuale metodo di misurazione, ovvero la microscopia a contrasto di fase.
I metodi analitici basati sulla microscopia elettronica consentiranno la misurazione delle fibre più sottili con considerevole aumento del numero di fibre individuate rispetto a quelle rilevabili attualmente.
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