Sulla vicenda Irap, l’Autore denuncia la possibilità che di giustizia eluda il diritto dell’agire davanti al giudice competente come espressione di un diritto fondamentale garantito da Costituzione in ogni ordinamento democratico. Innanzitutto, nel caso di specie, ricorre la condizione (rilevante quantità di situazioni rimesse in discussione) necessaria perché limiti nel tempo, doverosamente, gli effetti d’una sentenza. Inoltre, non è contestabile – analizza l’Autore – la necessità di fare salvi i diritti di chi ha adito il giudice nazionale prima che fosse pubblicata la sentenza. Invece, da più parti si ipotizza che interferisca nei diritti costituzionalmente garantiti di chi ricade sotto giurisdizione del giudice nazionale, limitando o sopprimendo il già esercitato diritto di adire il giudice nazionale. Eppure, talune situazioni ricadono interamente nell’ambito del diritto processuale e del diritto tributario interno, per cui compete al solo legislatore nazionale affrontarle e disciplinarle nel rispetto della Carta costituzionale. In definitiva, , limitati nel tempo gli effetti di una propria sentenza dando atto che ciò non intacchi i diritti di chi ha adito il giudice nazionale, fa quanto è nei suoi poteri, senza violare il diritto comunitario né quello dello Stato membro. Il legislatore italiano ha, peraltro, gli strumenti necessari per fronteggiare le paventate conseguenze economiche derivanti dall’eventuale sentenza interpretativa della Corte.
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