La circolare n. 9 emessa il 17 gennaio 2008 dall’Inps entra nel merito della novità introdotta con la legge 247 del 2007 sulla totalizzazione: la nuova disciplina permette di totalizzare spezzoni contributivi di almeno tre anni, non sono più richiesti versamenti di almeno sei anni. Più precisamente, l’Istituto spiega che “ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva minima di tre anni, l’Assicurazione generale obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni”. Dunque, vengono considerati in modo unitario gli accrediti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2008 che sono state respinte per via della mancanza della durata minima dei versamenti potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati: in tal caso la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1° febbraio 2008.
Si chiarisce, inotre, che ai trattamenti pensionistici liquidati in totalizzazione non si applica l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo, che le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro e che non è possibile cumulare periodi coincidenti.
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