La questione posta al ministero del Lavoro nell’interpello 68/2009 verte sulla sussistenza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 53/2000.
Il Ministero ricorda che l’art. 37 della Costituzione al comma 1 recita: “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Pertanto, il datore di lavoro anche se non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni per incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari.
Gioia Lupoi
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