E’ autonomamente impugnabile dinnanzi al giudice tributario il diniego di autotutela – opposto, nella specie, dal Fisco avverso un’istanza d’annullamento per due cartelle esattoriali scaturenti da due giudicati conclusi con esito sfavorevole al contribuente - ma tale giudice deve pronunciarsi solo sui vizi dell’atto di diniego, non potendo intervenire anche su quelli per i quali il cittadino contribuente ha chiesto all’Amministrazione finanziaria l’annullamento. Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 231/2006, che ha recepito l’innovativo orientamento proposto in materia dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza n. 16776/2005.
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