Alla ricerca Ue acquisti leggeri

Pubblicato il 05 aprile 2006

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 50/E di ieri ha risposto ad un interpello del Consiglio nazionale delle ricerche fornendo delle specificazioni in merito al trattamento Iva dell’attività di ricerca. Modificando quanto già affermato dall’Amministrazione finanziaria, la risoluzione in questione stabilisce che le forniture al Cnr non sono imponibili. In altre parole, il Cnr può acquistare dai propri fornitori, in regime di non imponibilità Iva, beni e servizi necessari “per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con ”. Il principio di legge a cui ci si riferisce è quello dell’articolo 72, comma 3, n. 3, del Dpr 633/72 dedicato proprio alla “Istituzione e disciplina dell’imposta sul Valore Aggiunto”. L’intenzione del legislatore è quella di fornire l’agevolazione della non imponibilità non solo alle operazioni rese direttamente alla Ue, ma anche a operazioni rese da soggetti terzi, fornitori o prestatori, a imprese o enti che diano esecuzione a contratti di ricerca e di associazioni stipulati con la stessa Unione. In questo caso, il beneficio fiscale trova applicazione anche quando la cessione di beni e/o la prestazione di servizi soddisfa un fine istituzionale dell’Unione Europea solo in via mediata: cioè per il tramite di un ente che con essa ha concluso un “contratto di ricerca e di associazione”, evitando così che il peso dell’imposta indiretta ricada proprio in capo alla Ue quando persegue le sue tipiche finalità pubblico-istituzionali. Nel caso specifico del Cnr (privo di soggettività passiva Iva), dunque, si ribadisce la non imponibilità dell’Iva sugli acquisti effettuati, sulla base di uno specifico vincolo giuridico che è rappresentato “a monte” proprio dal contratto di ricerca e di associazione stipulato con vincolo deve fungere anche da garanzia affinché l’operazione “a valle”, cui riferire la non imponibilità Iva, sia rivolta a perseguire una finalità istituzionale comunitaria. 

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