Alla prestazione giornalistica va corrisposto il trattamento economico relativo

Pubblicato il 31 agosto 2011 L'attività giornalistica va intesa come “prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”.

Conseguentemente, la raccolta e la selezione, anche via telematica, di notizie con successiva lettura delle stesse via radio costituisce una prestazione di attività giornalistica a tutti gli effetti dalla quale discende, altresì, la natura giornalistica del rapporto di lavoro e la conseguente applicazione del relativo contratto collettivo nazionale.

E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17723 del 29 agosto 2011 pronunciato con riferimento ad una vicenda in cui una società si era opposta alla decisione con cui la Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto la natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed una dipendente condannandola alla corresponsione, a favore di quest'ultima, del trattamento economico corrispondente a quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica di redattore.
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