Il Tar dell’Abruzzo, con la sentenza del 1° agosto 2006, pronunciatosi in merito a tutela processuale e privacy, ha chiarito che l’accesso agli atti amministrativi per esigenza di tutela processuale è legittimo anche se viola la riservatezza di terzi. Tuttavia l’istanza di accesso deve essere collegata a specifiche esigenze del richiedente, di carattere serio e non emulativo ed i documenti devono essere necessari ed utili ai fini della tutela processuale.
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