La recentissima ordinanza del Consiglio di Stato n. 4581, del 18 luglio, sostiene che “il giudice ordinario non ha il potere di sindacare la motivazione del provvedimento e la proporzione tra l’entità della misura e il credito garantito”, negando la competenza del Tribunale civile nelle controversie tra cittadini e concessionari della riscossione, competenza altrimenti sostenuta dalla Cassazione nella sentenza 2053 del 31 gennaio 2006. Se, spiega il Consiglio, fosse il Tribunale amministrativo regionale a decidere “vi sarebbe maggiore tutela per il destinatario del fermo, avendo il giudice amministrativo (e quello tributario) potere di sospendere ed annullare l’atto”.
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