La risoluzione n. 242 del 7 settembre 2007 emessa dall’agenzia delle Entrate chiarisce che l’ufficio preposto all’irrogazione della sanzione amministrativa per omesso o parziale pagamento del contributo unificato per gli atti giudiziari è la cancelleria in cui l’atto è depositato. Nella risposta si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia che danno la competenza della riscossione del contributo agli uffici giudiziari.
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