L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151 di ieri, ha chiarito che i servizi di lavanderia, anche se sono resi da una società cooperativa all’interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne o strutture simili non possono assoggettare le prestazioni all’aliquota agevolata del 4%. L’Agenzia ha ricordato la disposizione prevista dalla tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che al n. 41-bis consente l’applicazione dell’aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità. Secondo l’Agenzia i servizi di lavanderia non possono rientrare nella norma, anche se resi nei confronti di soggetti svantaggiati, e per questo devono essere considerati servizi generici assoggettati all’Iva al 20%.
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